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Privacy, monito del Garante: i dati dei dipendenti sono riservati
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I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei loro dipendenti adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura per prevenire eventi lesivi della privacy. Il caso di una donna, la cui lettera, riservata al direttore del suo ufficio, è finita, in fotocopia, nelle mani di un collega
 

I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. A maggior ragione se tra le informazioni raccolte compaiono dati sensibili riferiti a un minore.

Lo ha sottolineato il Garante per la privacy Stefano Rodotà, accogliendo il ricorso di una dipendente di una società che lamentava una grave violazione della propria riservatezza personale e familiare.

"I fatti - spiega l'ufficio del Garante - risalgono a dicembre dello scorso anno quando la donna, che occupava temporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina aveva trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell'ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di salute della figlia minore disabile. Per due volte si era rivolta all'amministrazione contestando l'indebita divulgazione della lettera e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a ripetersi. L'interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma di legge la lettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in fotocopia, nonché di avere conferma dell'esistenza di dati personali in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato. Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto ha sottoposto il caso al Garante.

L'autorità per la protezione dei dati personali ha riconosciuto le ragioni della dipendente.  Secondo il Garante, la presenza ingiustificata della fotocopia contenente dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori del fascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali e in particolare con le prescrizioni e le cautele indicate nell'autorizzazione generale che disciplina il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e con le disposizioni in materia di misure di sicurezza: i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.

Il Garante ha quindi ordinato al datore di lavoro
- di astenersi dall'ulteriore trattamento illecito dei dati personali dell'interessata
- di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi di eventi del genere
- di condurre un' indagine interna i cui esiti dovranno essere comunicati all'autorità stessa per la valutazione di altre eventuali violazioni e determinazioni di competenza
- di far conoscere al Garante le misure di sicurezza adottate e le disposizioni impartite al personale per una doverosa protezione dei dati
e gli ha addebitato le spese del procedimento da rifondere direttamente alla dipendente.




10/11/2004

 
Fonte
Redazione Mach 3 Marketing
 
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